Inizio a provare vergogna nell’essere italiano. Non mi era mai capitato, neanche nei tempi più bui della nostra Repubblica.
Non riesco a credere, però, che un provvedimento così delicato e controverso come un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emesso per contrastare una grave epidemia limitando diritti costituzionali e incidendo profondamente sulla vita attuale e sul futuro di tanti italiani, possa contenere parole in libertà, concetti giuridici che non utilizzerebbe neanche uno studente della ragioneria con voto insufficiente in diritto.
4. È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Questo, tratto dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 del 25/10/2020 è il testo dell’artt. 1, comma 4 del DPCM 24/10/2020, ultimo, sino a oggi, dell’era Conte.
Tralascio la “forte raccomandazione” che in un testo normativo, che dovrebbe contenere solo regole la cui violazione trovi sanzione diretta o indiretta, non dovrebbe mai trovare spazio.
Ma qualcuno ha notato a chi è indirizzata questa “forte raccomandazione” a non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati se non per alcune, ben specificate esigenze ?
Prendetevi un attimo e leggete bene.
E’ indirizzata a tutte le “persone fisiche”.
Ma quanti tipi di persone “non fisiche” conoscete che possono spostarsi su mezzi pubblici o privati ? Forse che le “persone giuridiche” hanno questa capacità ? Una società per azioni, una società a responsabilità limitata, una Fondazione possono spostarsi con mezzi pubblici o privati ?
Cosa vuol dirci il prof. Conte, accademico di diritto, raccomandando alle persone fisiche di non spostarsi ? Che possono farlo persone giuridiche, fantasmi ed ectoplasmi ?
Va bene il continuo elogio dell’ignoranza, ma forse ora si raggiungono abissi inesplorati.
Proseguo con facezie minori.
E se mi volessi spostare a piedi, quindi non “con mezzi di trasporto pubblici o privati” (essendo ben noto che i propri piedi non rientrano nella definizione di mezzo di trasporto) sarebbe ancora fortemente raccomandato di non farlo ? O invece non lo è ? E perché non posso andare in macchina o in bicicletta dove posso andare a piedi ? Capisco non usare i mezzi pubblici, ove posso contribuire a creare assembramento o rischiare di venire a contatto con un soggetto positivo al virus, ma quale logica regge la scelta di raccomandare fortemente di non usare i propri mezzi privati per spostarsi, ma di non raccomandare neanche “blandamente” di non spostarsi a piedi ?
Il nostro studente di ragioneria con scarso profitto in diritto, pur vergognandosi un pochino di inserire una raccomandazione all’interno di un testo normativo, avrebbe scritto più semplicemente e più correttamente così: “E’ fortemente raccomandato di non spostarsi salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi“.
Ha ragione Sciascia quando, al Pubblico Ministero di “Una Storia Semplice” che si vantava di aver raggiunto la sua posizione nonostante lo scarso rendimento in italiano, fa rispondere il suo professore, che di lì a poco sarebbe stato interrogato dal suo ex allievo, “l’italiano non è l’italiano: è il ragionare. Con meno italiano lei sarebbe forse ancora più in alto”.
Ed è per questo che queste improprietà mi spaventano. Quali pensatori e governanti si stanno occupando di noi in un momento così drammatico ? Che preparazione tecnica e competenza hanno e dimostrano ?
Un altro giorno, se volete, parleremo dell’obbligo delle mascherine per i bambini superiori a 6 anni. Anche quei bambini sanno che in Italia ai minori di 14 anni non possono essere applicate sanzioni neanche se commettono reati, figuriamoci “violazione di DPCM”. Vuoi ottenere davvero quel risultato ? Devi imporre l’obbligo ai genitori di far utilizzare le mascherine ai propri figli minori, non imporre l’obbligo direttamente ai bambini. Ma non perché un bambino di sette o dieci anni non legge la Gazzetta Ufficiale, ma perché quel bambino, come tutti sanno, non ha capacità giuridica che, a determinate condizioni, acquista solo a 14 anni per quanto attiene la possibilità di essere assoggettato a sanzioni.
A chi non mi conosce e può pensare che si tratti di pregiudizio politico offro, per par condicio, l’analogo testo delle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, fermo restando che a me sembra non solo disordine, ma follia che il primo che passa emetta ordinanze limitative della libertà personale che poi si inseguono e si accavallano, si sommano e si sottraggono, ingenerando nei cittadini che dovrebbero rispettare quelle disposizioni la più grande confusione.
Articolo 6 dell’ordinanza 19/10/2020 n. 48 in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 23/10/2020 n.37. E’ possibile notare, anche con maggiore evidenza, l’assurda pretesa di imporre obblighi sanzionati direttamente ai bambini maggiori di 6 anni che, nonostante le tante stranezze e amenità della normativa consentita dallo Statuto Speciale, anche in Sicilia non hanno capacità giuridica.
Articolo 3 dell’ordinanza 24/10/2020 n. 51 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana: “dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, ad eccezione degli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d’urgenza, per motivi di salute, ovvero per il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza”. E’ possibile notare che non sono limitati gli spostamenti a piedi, ma solo quelli “con ogni mezzo”, definizione non applicabile logicamente e giuridicamente ai propri piedi.
Da Siracusa è tutto, a voi la linea.
Avvocato del Foro di Siracusa. Componente del Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Einaudi.
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