Riflettere ancora sul tema della prescrizione, dopo tutto quanto si è scritto e dopo tutto quanto si è detto, potrebbe apparire inutile. O potrebbe sembrare un tentativo di entrare nell’attuale dibattito politico mediante il cavallo di Troia di un argomento giuridico. Ma la verità è che, del tutto a prescindere dal colore del governo, e dalle cromatiche preferenze personali, la questione colpisce il cuore della nostra democrazia, perché segna i delicati rapporti tra lo Stato e le libertà del cittadino ( anzi, di chiunque commette un reato sul territorio dello Stato: dunque, anche degli stranieri e degli apolidi).
È bene sottolinearlo sin da subito: in linea generale, non è certamente un bene che, nel nostro Paese, un numero rilevante di procedimenti penali si concluda, purtroppo, con la dichiarazione di estinzione del reato per tale causa. Ma per risolvere, o cercare di contenere tale negativa situazione, bisognerebbe, piuttosto che dilatare a dismisura la prescrizione, tentare di studiarne le cause e cercare, conseguentemente, di porvi rimedio: è un problema che va approfondito tecnicamente, prima ancora che discusso politicamente. Un grande uomo politico italiano, ma anche grande economista, Luigi Einaudi, affermava che occorre “prima conoscere, poi discutere, poi deliberare”: ecco, mi sembra che, spesso, la prima fase, la più difficile e faticosa, la si salti a piè pari.
Ora, chi conosce meglio il diritto ed il processo penale? Innanzitutto, avvocati, magistrati, professori universitari. E sul tema della prescrizione, pur con comprensibili sfumature, tali “esperti” sono prevalentemente orientati nel medesimo senso. Per rimanere ai fatti più significativi e recenti, il Consiglio nazionale forense ha fatto pervenire al ministro della Giustizia la richiesta di rinviare l’entrata in vigore della norma sulla prescrizione. Le Camere penali Italiane hanno svolto una ricerca, con l’ausilio di Eurispes, sulle vere ragioni della lunga durata dei processi in Italia che in nessun caso è dovuta alle attività difensive.
Le stesse Camere penali hanno, tra l’altro, incentrato il loro recente congresso straordinario di Taormina sulla figura dell’imputato per sempre, frutto di un processo senza prescrizione, ed hanno indetto vari periodi di astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale ( sino alla prossima dei primi giorni di dicembre, con il ricorso ad una manifestazione oratoria continua).
E anche il Consiglio superiore della magistratura, nel parere del 19 dicembre 2018, è stato chiarissimo nel criticare la riforma, in relazione alla circostanza che la maggiore incidenza del decorso dei termini di prescrizione si registra nella fase delle indagini preliminari e che non vengono introdotte previsioni acceleratorie del processo penale.
Inoltre, il Csm ha notato come la prescrizione sia uno dei maggiori fattori di accelerazione dei gradi di giudizio successivi al primo, essendo il rischio prescrizione uno dei criteri di priorità. ome pure, su sollecitazione dell’Ucpi, oltre 150 professori ( tra i quali, anche chi scrive) prevalentemente di Diritto e Procedura penale, hanno sottoscritto un appello al presidente della Repubblica sottolineando i profili di illegittimità costituzionale della riforma della prescrizione. Ed altri se ne sono poi aggiunti.
Come è possibile che ci sia stata questa convergenza, da parte di diversi attori del dibattito giuridico e da differenti posizioni? Io credo perché chi conosce, studia e vive il diritto ed il processo penale, senza paraocchi ideologici, è più libero e ragiona più lucidamente: e non deve cercare il (facile) consenso.
La verità è, infatti, che sulla prescrizione si sono spesso misurate forze e ideologie politiche, piuttosto che opzioni tecniche, con un superamento della disciplina codicistica ad opera della cosiddetta ex Cirielli nel 2005, poi con la stagione del raddoppio dei termini di prescrizione, sino alla riforma Orlando, nel 2017, con un significativo aumento dei termini, per giungere alla riforma Bonafede, nel 2019, con la prospettata sospensione ( rectius, abolizione) della prescrizione dopo il primo grado, a far data dal 1° gennaio 2020, addirittura pure in caso di assoluzione.
Soprattutto tale ultima riforma mette a dura prova princìpi scolpiti nella Costituzione e negli atti internazionali: dalla presunzione di non colpevolezza ( articolo 27 Cost.) o di innocenza ( art. 6 Cedu), al diritto inviolabile di difesa, ai sensi dell’articolo 24, comma secondo, Cost.; dalla durata ragionevole del processo ( art. 111 Cost., art. 6 Cedu), sino alla stessa funzione rieducativa della pena ( art. 27 Cost.). Ma occorre considerare anche la posizione della vittima, poiché una tardiva tutela rappresenta certamente una salvaguardia cattiva ed inefficace.
In uno stato liberale e democratico, lo Stato non può tenere sotto scacco ( e, tendenzialmente, sotto ricatto) il cittadino; viceversa, in uno Stato autoritario, il suddito è sempre nelle mani del potere, che può decidere di tenerlo in sospeso sine die. La “spada di Damocle” rappresentata dalla eventualità di essere sottoposto a processo penale o di avere inflitta una condanna tardiva, anche in relazione a reati “bagatellari”, può conculcare la libertà personale e le stesse libertà politiche.