Che il momento storico sia senza precedenti lo dimostra come si torni dopo decenni a sfogliare i manuali di diritto costituzionale alla voce articolo 90: alto tradimento e attentato alla Costituzione, i due reati per i quali il Capo dello Stato può essere messo in stato d’accusa. Era dagli ultimi giorni del settennato di Francesco Cossiga che non se sentiva parlare.
Facciamo chiarezza. L’ordinamento italiano prevede una procedura molto più complessa e farraginosa rispetto alla velocità che connota l’impeachment di matrice anglosassone. Mentre negli Stati Uniti la Camera dei rappresentanti assume le vesti di accusa e il Senato quelle di giudice, la nostra messa in stato d’accusa prevede invece che a giudicare il Capo dello Stato sia la Corte Costituzionale, con il Parlamento chiamato qui a sostenere l’accusa, e non a giudicare. Tutto questo dopo un lunghissimo iter speciale in Parlamento e una integrazione della composizione stessa della Corte Costituzionale, chiamata ad emettere una sentenza di destituzione inappellabile.
È forse la complessità di questo scenario processuale che fa dell’impeachment italiano l’oggetto misterioso di queste ultime ventiquattro ore, sia per gli osservatori che per chi lo richiama nei palazzi e nelle piazze. Di certo sappiamo che in passato iniziative simili contro Giovanni Leone e lo stesso Cossiga fallirono clamorosamente. Lo scenario impervio e drammatico di una messa in stato d’accusa è avvolto dal mistero anche per la poca dottrina che ne ha scritto. Livio Paladin parlava di “eventi quasi impossibili da verificarsi” e la stessa Carta non chiarisce in che cosa consista l”alto tradimento” e “l’attentato alla Costituzione”.
Il richiamo all‘articolo 283 del codice penale, l’attentato contro la costituzione dello Stato, non appare poi adatto a fare chiarezza perché la sua formulazione riprende la vecchia dizione della norma, risalente al 1930 e quindi precedente alla Costituzione repubblicana. Ed infatti, annota qualche studioso, la parola “costituzione” è scritta in minuscolo.
Insomma: il destino della Repubblica è da sempre, per volontà dei padri costituenti, in mano agli interpreti politici e giudiziari immaginari di un processo dato impossibile a verificarsi. La messa in moto di un procedimento in stato di accusa si incastrerebbe in una serie di novità clamorose che hanno già contraddistinto questa terza repubblica come gli ottantacinque giorni di crisi, le consultazioni trasversali e allo stesso tempo simmetriche, mandati esplorativi e incarichi ma è assai probabile che, come la storia insegna, il tentativo non avrà seguito.
Evocare l’impeachment nelle piazze, infatti, è forse il solo preludio di una campagna elettorale che mai come in questo turno sarà aggressiva. Mentre la lunga strada dell’impeachment imporrebbe viceversa tenere in vita questa legislatura, rinunciando alla tentazione delle urne dopo agosto e di un nuovo governo in autunno.
Certo. Mai una riserva di un incarico di governo era stata sciolta negativamente di fronte al Capo dello Stato a causa di un singolo ministro. E per la prima volta dal 1987, Governo Fanfani VI, un governo in carica non otterrà la fiducia del Parlamento alla sua prima uscita. E se sommata alla prima volta nella storia della Repubblica di una legislatura mai nata e di due elezioni politiche consecutive ben si hanno presenti le conseguenze della storica mossa di Mattarella. Ma probabilmente insufficiente per evocare l’attentato alla Costituzione e instaurare quindi un processo pubblico nei confronti del Capo dello Stato.