Dopo un recente periodo di oblio, seguito ad anni in cui è stata al centro del dibattito pubblico, si torna finalmente a parlare di separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente.
Il merito è dell’Unione delle Camere Penali Italiane, del Partito Radicale e della Fondazione Luigi Einaudi che lo scorso anno hanno raccolto oltre 72.000 firme a sostegno di una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare per separare le carriere della magistratura inquirente e di quella giudicante.
Il tema si è rivelato ancora molto sentito tra i cittadini, come dimostra il risultato conseguito; d’altronde l’accantonamento era dovuto più ad una sorta di rassegnazione che non all’affievolirsi delle ragioni poste alla base delle istanze di separazione delle carriere. Anzi, tali necessità sono sempre più attuali e fondate.
Le alterne fortune della proposta di separazione delle carriere sono legate alle strumentalizzazioni politiche cui è sottoposta, sventolata da alcuni come la panacea di tutti i mali della Giustizia e da altri vista come un attacco all’indipendenza della magistratura. Riportare il confronto sul piano tecnico sarebbe già un primo passo importante.
Se si analizza la questione scevri da incrostazioni ideologiche e partigiane, risulta incomprensibile come la separazione delle carriere non sia stata la logica conseguenza del passaggio al sistema accusatorio del codice del 1988 e della riforma dell’art. 111 della Costituzione.
Secondo il dettato costituzionale <<la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale>>.
Il giusto processo svolto nel contraddittorio tra le parti, poste in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale,non può non presupporre la separazione delle carriere tra la pubblica accusa ed il giudice, sull’esempio di quanto avviene negli altri sistemi accusatori: il cardine di un sistema processuale rispettoso dei principii liberali.
Nel sistema italiano, invece, i magistrati requirenti e quelli decidenti fanno parte del medesimo ordine, condividendo: accesso al ruolo (unico è il concorso di selezione); organo di autogoverno (il C.S.M.); prerogative istituzionali; logiche sindacali ed elettorali(essendo comuni l’associazione sindacale e le correnti); formazione. Inoltre, un magistrato può, nell’arco della sua carriera, ricoprire, seppure con alcuni limiti ed accorgimenti, sia funzioni decidenti che requirenti.
Viste queste premesse ci si chiede come possa un giudice essere, ma anche solo apparire, terzo e neutrale rispetto all’accusa ed alla difesa.
Non vi è solo il pregiudizio della diffusa solidarietà di corpo,il fulcro della questione risiede a livello ordinamentale e culturale.
Uno degli argomenti forti degli oppositori alla separazione delle carriere è il paventato rischio di allontanare il p.m. dalla cultura della giurisdizione. Un auspicabile effetto della separazione sarà, al contrario, quello di allontanare il giudice dalla cultura requirente.
Solo una cultura giuridica che non ha mai a pieno condiviso la svolta accusatoria può non stupirsi dinanzi ad una situazione ibrida come quella attuale del nostro ordinamento. Come possono non essere separate le carriere di due figure completamente distinte del processo penale: il p.m., che è dominus delle indagini,esercita l’azione penale, raccoglie gli elementi di prova, sostiene l’accusa in giudizio in condizioni di parità rispetto alla difesa, ed il giudice, che decide circa le richieste del p.m., dirigere il dibattimento, valuta le prove acquisite nel contraddittorio in condizione di parità tra le parti e pronuncia sentenza.
Appare evidente la necessità che le due figure abbiano un percorso formativo e carrieristico distinto e separato, affinché sia garantita la piena terzietà del giudice. Ma in un sistema in cui si sente ancora ripetere che le parti (accusa e difesa) non possono essere poste in condizioni di parità, che il processo deve accertare la verità storica e non la fondatezza di un’ipotesi accusatoria ed in cui la magistratura in toto si fa portatrice di istanze di rigenerazione sociale, è illusorio pretendere la terzietà del giudice rispetto al p.m.
L’altro argomento forte degli oppositori, il rischio di assoggettare la pubblica accusa al potere politico (come avviene in molti altri ordinamenti), è stato depotenziato dalla proposta di istituire un C.S.M. per la magistratura requirente che ne manterrebbe inalterata l’indipendenza.
Tra gli effetti positivi della separazione vi sarebbe, inoltre, la possibilità di una maggiore specializzazione e di una formazione più calibrata, rese sempre più necessarie dalla complessità del mondo contemporaneo.
Da qualche giorno la Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati ha iniziato l’esame della proposta di legge. Sarà interessante osservare il posizionamento degli schieramenti partitici sul tema, il nuovo scenario politico potrebbe riservaresorprese rispetto al passato.
Certo, può sembrare illusorio sostenere questa proposta in un momento storico di giustizialismo dilagante, eppure non si vede come la separazione delle carriere possa minare le istanze securitarie di parte dell’opinione pubblica: garantire un processo più giusto vuol dire garantire un diritto di tutti.